La residenza, è il luogo in cui una persona stabilisce la propria dimora abituale (art. 43, c. 2 C.C.), cioè quel luogo nel quale vive con stabilità, non perpetua ma duratura, e nel quale ha l'intenzione di stabilire la propria abitazione. La residenza può essere stabilita in un solo Comune, anche ai fini dell'iscrizione nelle liste elettorali e di tutti gli altri benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti di una determinata località.
Il D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, entrate in vigore dal 9 maggio 2012; riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 c. 1 lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 223/1989 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Infatti, alle dichiarazioni di variazione anagrafica rese dai cittadini, dovrà seguire, da parte del Comune ricevente, la registrazione di tale variazione (iscrizione, cancellazione, cambio di abitazione) entro due giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
I cittadini possono effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:
- Iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune;
- Iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero;
- Cambio di abitazione all'interno del Comune;
- Emigrazione all'estero (per informazioni sull’iscrizione all’A.I.R.E. consultare QUI)
Il Comune, a seguito della dichiarazione resa di variazione anagrafica, dispone, entro 45 giorni dalla data di ricezione, gli accertamenti per mezzo della Polizia Municipale o di altro funzionario incaricato.
Le dichiarazioni si effettuano compilando in maniera chiara e comprensibile gli appositi moduli ministeriali (i campi obbligatori sono contrassegnati con asterisco *) scaricabili a fondo pagina.
Ai fini del cambio di residenza è fondamentale indicare correttamente l’area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.) il numero civico e gli eventuali interni ad esso associati.
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
- copia del documento di riconoscimento del richiedente e di tutte le altre persone che trasferiscono la residenza (carta d’identità italiana o passaporto o carta d’identità straniera);
- patente di guida italiana;
- codice fiscale / tessera sanitaria;
- titolo di occupazione legittima dell’alloggio oppure, nel caso non si sia titolari di un contratto, una dichiarazione del proprietario dell’immobile relativa al titolo di occupazione dell’alloggio (modulo scaricabile a fondo pagina);
In caso di cambio di residenza di un solo genitore con figli minori o di minori che cambiano residenza non contestualmente ai genitori, alla dichiarazione di residenza deve essere allegato il modulo di conoscenza per trasferimento di minore nel caso di trasferimento di residenza di minore senza il trasferimento di uno o entrambi i genitori (modulo scaricabile a fondo pagina).
I cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea devono allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007 (indicata nell'allegato B). Tale documentazione non è necessaria se i cittadini U.E. provengono da un altro Comune italiano.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea (extracomunitari) devono allegare la documentazione comprovante la regolarità del soggiorno (indicata nell'allegato A).
La mancanza della documentazione indicata nei rispettivi allegati A) e B) rende la dichiarazione di residenza irricevibile.
Ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia,il cittadino straniero deve, altresì, allegare la certificazione originale, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
TEMPI DEL PROCEDIMENTO
La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell’Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa (se completa di tutta la documentazione necessaria).
Entro 45 giorni dall’avvio del procedimento, dopo l’accertamento dei requisiti e le verifiche della P.M., senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (mediante raccomandata AR), la nuova residenza si considererà confermata.
Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l’Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente.
L’ Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all’Autorità di pubblica sicurezza.
EVENTUALI SANZIONI PER DICHIARAZIONI MENDACI
L'art. 5 c. 4 del D.L. 5/2012, prevede che per le dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il c. 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, l'annullamento della variazione anagrafica richiesta dell'interessato ed il ripristino della variazione anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: la modalità di presentazione ordinaria è con trasmissione telematica della documentazione:
- email: anagrafe@comune.collesalvetti.li.it
- Pec (solo da pec): comune.collesalvetti@postacert.toscana.it (il sistema restituisce in automatico la ricevuta di protocollazione)
specificando nell’oggetto “Dichiarazione di residenza” e allegando la modulistica firmata e acquisita tramite scanner, oppure compilata e firmata digitalmente o con strumenti che consentano l’identificazione del/dei richiedente/i la residenza.
- Posta indirizzata a: Comune di Collesalvetti, Piazza della Repubblica 32, 57014 Collesalvetti.
- Solo in via residuale è possibile reperire e riconsegnare la modulistica cartacea debitamente compilata, presso la portineria del Palazzo Comunale negli orari di apertura al pubblico (Lun-Ven dalle 9,00 alle 12,30) oppure, se si desidera la procollazione, consegnarla previo appuntamento, all’ufficio Urp-Protocollo.
LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
Il D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 80/2014 all'art. 5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge." Pertanto tutti coloro che intendono chiedere la residenza o effettuare un cambio di indirizzo all’interno del Comune, hanno l’obbligo di dichiarare, a pena di nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell’alloggio (es: rogito, contratto di locazione, ecc.), compilando la sezione predisposta nel modulo ministeriale e, qualora il richiedente non sia proprietario dell’alloggio o non produca un contratto a lui intestato relativo alla disponibilità dell’alloggio, è necessario fare compilare e firmare al proprietario la dichiarazione di cui all’Allegato 1. Si ricorda che il proprietario deve allegare anche la copia del suo documento di riconoscimento.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI:
- È consigliabile scrivere e allegare alla documentazione, le fasce orarie in cui si è presenti in casa, apporre le etichette col nome del residente su campanello e cassetta delle lettere; verificare la presenza della targhetta del numero civico sull'ingresso principale.
- Indicare sempre un numero telefonico e/o indirizzo email per eventuali contatti in caso di necessità.
- Per quanto riguarda la variazione dell’indirizzo sulla patente di guida e sulle carte di circolazione dei veicoli (ove posseduti) non è più necessario esibire alcuna comunicazione dell’ufficio Anagrafe. Questo Comune è subentrato nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e pertanto i dati di interesse della Motorizzazione vengono direttamente acquisiti dal sistema informatico. Inoltre, il Ministero dei Trasporti ha eliminato il tagliando di aggiornamento della residenza su carta di circolazione e patente, pertanto non verranno più spediti gli adesivi presso la propria abitazione.