Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autentiche di firma, copie di documenti, legalizzazione di fotografie

Responsabile di procedimento: Lischi Maurizio
Responsabile di provvedimento: Lischi Maurizio

Uffici responsabili

Ufficio Servizi Demografici

Descrizione

Presso l’ufficio dei servizi demografici è possibile:

  • autenticare la sottoscrizione (firma) sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che lo richiedono (il cittadino dovrà apporre la firma davanti all'incaricato comunale);
  • autenticare copie di documenti detenuti in originale dal cittadino (che devono essere esibiti al funzionario incaricato dell'autentica);
  • autenticare (legalizzare) una fototessera.

 

Autenticazione di sottoscrizione: l'Ufficiale d'Anagrafe, il quale riceve la dichiarazione in parola, attesta che la sottoscrizione della persona interessata viene apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, come espressamente previsto dal D.P.R. 445/2000. Non è possibile autenticare le sottoscrizioni relative a dichiarazioni che affermino espressioni di volontà, di impegno, negoziali, deleghe. Per validare questo tipo di documenti l’autorità competente è il notaio.

N.B.: In base alla legge sulla documentazione amministrativa non è necessario autenticare documenti e istanze indirizzate alla Pubblica Amministrazione: è sufficiente inviare la documentazione via posta, fax o consegnarla tramite persona delegata, allegando fotocopia del proprio documento d’identità.

 

L'autenticazione di copie e documenti è l'attestazione di conformità, apposta da un pubblico Ufficiale autorizzato, che la copia è uguale all'originale. È possibile richiedere l'autenticazione di copia di documenti rilasciati sia da Pubbliche Amministrazioni che da privati.

L'interessato deve esibire il documento originale e una fotocopia dello stesso, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.

 

Autentica di foto: detta anche legalizzazione è un'operazione che consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella fotografia mediante trascrizione delle generalità. Detto in altri termini è l'attività con cui si mettono in relazione la fotografia ed i dati anagrafici di una determinata persona. Occorre che l'interessato si presenti munito di foto (sfondo uniforme, nessun cappello o mascheramento del volto, messa a fuoco, né troppo in primo piano né troppo distante, ecc., una guida in proposito si può trovare a questo indirizzo: http://www.fotografi.org/fototessera/) e documento di riconoscimento valido.

Il procedimento necessita del riconoscimento della persona per la quale si richiede l'autentica, da parte del funzionario comunale incaricato, pertanto la persona deve essere fisicamente presente al momento dell'autenticazione della fotografia. Per l'autentica della foto del minore, questi deve essere accompagnato da un genitore o dal tutore, in possesso di un documento di riconoscimento.

L'autentica di foto non può essere utilizzata come documento d'identità.

 

Le autentiche possono essere richieste da tutti i cittadini italiani o stranieri. È necessario presentarsi presso lo sportello al pubblico (previo appuntamento) con un documento d’identità valido.

Prenotazione appuntamenti: https://collesalvetti.iswebcloud.it/

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
immediato a sportello

Costi per l'utenza

La dichiarazione sostitutiva è esente da costi, mentre l'autentica della sottoscrizione (firma) e delle copie sono soggette all'imposta di bollo da assolvere mediante applicazione sul documento di una marca da € 16,00.

L’autentica di foto è esente da bollo.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

D.P.R. N. 445/2000

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire
Recapiti e contatti
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