Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio certificati anagrafici

Responsabile di procedimento: Lischi Maurizio
Responsabile di provvedimento: Lischi Maurizio

Uffici responsabili

Ufficio Servizi Demografici

Descrizione

I certificati anagrafici sono:

  • residenza,
  • stato di famiglia,
  • esistenza in vita,
  • stato libero (per celibi, nubili o divorziati),
  • cittadinanza italiana,
  • anagrafico di nascita, morte, unione civile, matrimonio,
  • convivenza di fatto
  • contestuale o cumulativo (unisce più certificazioni tra quelle sopra elencate).

L’Ufficio Anagrafe rilascia i certificati di cui sopra a chiunque ne faccia richiesta; rilascia certificati storici, vale a dire certificazioni attestanti situazioni anagrafiche pregresse, previa motivata richiesta. I certificati anagrafici hanno validità di tre mesi.

Le certificazioni anagrafiche scontano l’imposta di bollo fin dall'origine, salvo alcuni casi di esenzione previsti dalla tab. B all. D.P.R. n. 642/1972 o altre norme specifiche. L'imposta di bollo deve essere assolta al momento dell'emissione del certificato o documento mediante l’apposizione della marca da bollo che NON deve riportare una data successiva alla data di emissione del documento. Chi non corrisponde in tutto o in parte l'imposta di bollo dovuta, é soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta (art.25 del D.P.R. n. 642/1972). Le sanzioni vengono applicate a chi rilascia l’atto, a chi lo riceve e a chi lo utilizza. Ai fini di una corretta applicazione dell’imposta di bollo, il richiedente dovrà indicare l’uso cui il certificato è destinato e, se prevista, la norma che prevede la eventuale esenzione.

 

N.B.: A partire dal 1° Gennaio 2012, ai sensi della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità), le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc.) ed i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. Tali enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse. Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

I certificati anagrafici devono essere richiesti soltanto se da presentare ad enti privati.

 

Prenotazione appuntamenti per rilascio a sportello: https://collesalvetti.iswebcloud.it/

 

Dal 15 novembre 2021 è attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere i propri certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo al portale dell'Anagrafe Nazionale www.anagrafenazionale.interno.it

Ulteriori informazioni qui

 

Gli avvocati e studi legali che richiedono certificati esenti dall'imposta di bollo ad uso "notifica atti giudiziari" ai sensi della Risoluzione 18 aprile 2016 n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate, possono inoltrare la richiesta via email all'ufficio anagrafe o alla pec dell'Ente, allegando sempre un documento di riconoscimento del richiedente e la ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria mediante bonifico.

 

Non è possibile dare informazioni e/o conferme telefoniche in quanto: "la natura pubblica degli atti anagrafici comporta solo la possibilità da parte del privato di ottenere dall'Ufficiale d'Anagrafe il rilascio della certificazione anagrafica (art. 33 D.P.R. 223/1989), ma non la consultazione degli atti anagrafici, né conferme telefoniche (art. 37) né il rilascio di elenchi".

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Immediati allo sportello; via Pec o mail 3-7 giorni

Costi per l'utenza

Marca da bollo € 16,00.

Diritti di segreteria: per i certificati in bollo € 2,00; in esenzione dal bollo € 1,00.

Certificati storici di residenza: per i certificati in bollo € 2,00 + € 5,00; in esenzione dal bollo € 1,00 + € 2,00.

Certificati storici di stato di famiglia: in bollo € 2,00 + € 5,00 per ogni nominativo presente nel nucleo familiare alla data di riferimento; in esenzione dal bollo € 1,00 + € 2,00 per ogni nominativo presente nel nucleo familiare alla data di riferimento.

In caso di richiesta inoltrata via posta allegare: diritti in moneta, marca da bollo, busta affrancata per il ritorno.

Riferimenti normativi

Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 - Regolamento anagrafico;

D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 - Disciplina dell'imposta di bollo.

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

Servizio online

Recapiti e contatti
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PEC comune.collesalvetti@postacert.toscana.it
Centralino 0586980201
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