I certificati anagrafici sono:
- residenza,
- stato di famiglia,
- esistenza in vita,
- stato libero (per celibi, nubili o divorziati),
- cittadinanza italiana,
- anagrafico di nascita, morte, unione civile, matrimonio,
- convivenza di fatto
- contestuale o cumulativo (unisce più certificazioni tra quelle sopra elencate).
L’Ufficio Anagrafe rilascia i certificati di cui sopra a chiunque ne faccia richiesta; rilascia certificati storici, vale a dire certificazioni attestanti situazioni anagrafiche pregresse, previa motivata richiesta. I certificati anagrafici hanno validità di tre mesi.
Le certificazioni anagrafiche scontano l’imposta di bollo fin dall'origine, salvo alcuni casi di esenzione previsti dalla tab. B all. D.P.R. n. 642/1972 o altre norme specifiche. L'imposta di bollo deve essere assolta al momento dell'emissione del certificato o documento mediante l’apposizione della marca da bollo che NON deve riportare una data successiva alla data di emissione del documento. Chi non corrisponde in tutto o in parte l'imposta di bollo dovuta, é soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta (art.25 del D.P.R. n. 642/1972). Le sanzioni vengono applicate a chi rilascia l’atto, a chi lo riceve e a chi lo utilizza. Ai fini di una corretta applicazione dell’imposta di bollo, il richiedente dovrà indicare l’uso cui il certificato è destinato e, se prevista, la norma che prevede la eventuale esenzione.
N.B.: A partire dal 1° Gennaio 2012, ai sensi della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità), le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc.) ed i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. Tali enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse. Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
I certificati anagrafici devono essere richiesti soltanto se da presentare ad enti privati.
Prenotazione appuntamenti per rilascio a sportello: https://collesalvetti.iswebcloud.it/
Dal 15 novembre 2021 è attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere i propri certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo al portale dell'Anagrafe Nazionale www.anagrafenazionale.interno.it
Ulteriori informazioni qui
Gli avvocati e studi legali che richiedono certificati esenti dall'imposta di bollo ad uso "notifica atti giudiziari" ai sensi della Risoluzione 18 aprile 2016 n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate, possono inoltrare la richiesta via email all'ufficio anagrafe o alla pec dell'Ente, allegando sempre un documento di riconoscimento del richiedente e la ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria mediante bonifico.
Non è possibile dare informazioni e/o conferme telefoniche in quanto: "la natura pubblica degli atti anagrafici comporta solo la possibilità da parte del privato di ottenere dall'Ufficiale d'Anagrafe il rilascio della certificazione anagrafica (art. 33 D.P.R. 223/1989), ma non la consultazione degli atti anagrafici, né conferme telefoniche (art. 37) né il rilascio di elenchi".