Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio carta d'identità elettronica

Responsabile di procedimento: Lischi Maurizio
Responsabile di provvedimento: Lischi Maurizio

Uffici responsabili

Ufficio Servizi Demografici

Descrizione

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale, con dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati anagrafici del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione.

Ha la validità di 5 anni per coloro che abbiano un’età compresa tra 3 e 17 anni e di 3 anni per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni; ha la validità di 10 anni per i maggiorenni.

La CIE viene emessa, stampata e inviata a casa dell’interessato tramite corriere espresso, in circa 6 giorni lavorativi dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a cui l’ufficio anagrafe inoltra telematicamente la richiesta avanzata dal cittadino. In casi eccezionali può essere fatta arrivare in Comune dove l’interessato potrà ritirarla presentandosi munito della ricevuta di richiesta rilasciata dall’ufficiale di anagrafe al momento dell’emissione.

Assieme alla CIE il cittadino riceve due codici di sicurezza, il PIN e il PUK. Tali codici vengono forniti in due parti, la prima delle quali è contenuta sempre nell’ultimo foglio della ricevuta cartacea fornita dall’operatore comunale al termine della richiesta di rilascio presso lo sportello. La seconda parte è contenuta nella lettera di accompagnamento presente nella busta con cui il cittadino riceve la CIE. Nel caso in cui si sia smarrita una o entrambe le metà dei codici PIN e PUK è possibile richiedere la ristampa contattando l'ufficio anagrafe via email. Può essere richiesta la ristampa di una o di entrambe le metà. 

Sarà possibile richiedere la carta d'identità cartacea solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 4/2017 ovvero in casi di reale e documentata urgenza per motivi di salute, viaggio, partecipazione a concorsi o gare pubbliche e ai cittadini iscritti all'AIRE.

La Carta d’Identità Elettronica è rilasciabile a tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Collesalvetti.

I cittadini non residenti, ma che si trovino temporaneamente sul territorio comunale possono richiedere la carta d’identità previo rilascio di apposito nulla osta dal Comune di residenza (contattare l’ufficio anagrafe prima di prendere appuntamento).

Ai cittadini italiani residenti all'estero, la CIE potrà essere rilasciata solo dal consolato ed esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno (e in futuro in ANPR).

Il cittadino può recarsi allo sportello scelto con:

  • Una fototessera nuova (scattata da non più di 6 mesi), con le caratteristiche previste dalla legge per le foto in caso di rilascio del passaporto; sfondo chiaro e uniforme, senza cappelli o copricapo e senza occhiali (gli occhi devono essere ben visibili e non devono apparire riflessi).
  • Tessera Sanitaria dalla quale risulti il Codice Fiscale rigorosamente alfanumerico.
  • La carta d’identità scaduta o in scadenza anche se deteriorata. Se è stata smarrita o rubata, occorre presentare anche la denuncia fatta alle forze dell’ordine. Se non si è in possesso di una precedente carta d’identità occorre un altro documento di riconoscimento valido (patente, passaporto o altra tessera rilasciata da una pubblica amministrazione contenente dati anagrafici e foto). Chi non possieda alcun documento di riconoscimento dovrà presentarsi accompagnato da 2 testimoni a loro volta in possesso di documento di riconoscimento.

I cittadini extracomunitari devono presentare anche il permesso di soggiorno in corso di validità.

Nel caso di rilascio della Carta d’Identità Elettronica ad un minorenne, lo stesso deve essere sempre presente insieme ai genitori o esercenti la potestà genitoriale. Se la carta per il minore è richiesta con validità per l’espatrio, occorre che entrambi gli esercenti la potestà genitoriale firmino l’assenso all’espatrio e si presentino muniti di un loro documento di riconoscimento valido. Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi allo sportello al momento del rilascio, è sufficiente che compili e firmi l’apposito modulo (scaricabile in fondo alla pagina) e lo faccia pervenire insieme ad una copia di un documento di riconoscimento all’ufficio anagrafe a mezzo dell’altro genitore. Se uno dei due genitori risulta irreperibile o comunque manchi l’assenso di uno di essi, occorre l’intervento dei Giudice Tutelare che sostituisce l’assenso del genitore mancante. L’assenso, in qualsiasi forma espresso, deve essere attuale, cioè rilasciato appositamente per l’emissione del documento del minore di cui trattasi.

Ai maggiorenni è data la possibilità di esprimersi sulla volontà di donazione dei propri organi e tessuti sottoscrivendo apposita dichiarazione al momento dell’emissione della CIE.

Verranno prese le impronte digitali a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 12 anni di età.

Per coloro che non possano presentarsi allo sportello perché impossibilitati per problemi di deambulazione, occorrerà concordare con l’ufficio anagrafe ulteriori modalità per recarsi presso l’abitazione dello stesso, previo appuntamento.

Prenotazione appuntamenti: https://collesalvetti.iswebcloud.it/

Per ulteriori informazioni: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
immediato a sportello

Costi per l'utenza

Il costo è di € 23,00 per prima emissione, rinnovo per scadenza a partire dagli ultimi 6 mesi di validità, furto, variazioni anagrafiche. € 28,00 in caso di smarrimento o deterioramento se la carta era ancora valida.

Si può pagare con Bancomat, carta di credito o in contanti.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (TULPS) Art. 3.  

LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Art. 2 comma 4.  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n. 437 - Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Art. 1.  

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale. Art. 64, Art. 65.  

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 - Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Art. 7 vicies-ter, Art. 7 vicies-quater.  

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art. 10.  

DECRETO 23 dicembre 2015 - Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica.  

DECRETO 25 maggio 2016 - Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.  

DECRETO 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali. Art. 24.  

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire

Allegati

File con estensione pdf Allegato: CIE promemoria.pdf
(Pubblicato il 07/06/2021 - Aggiornato il 07/06/2021 - 805 kb - pdf)
Recapiti e contatti
Piazza della Repubblica, 32 - 57014 Collesalvetti (LI)
PEC comune.collesalvetti@postacert.toscana.it
Centralino 0586980201
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